ANIA Anche l’affitto è emergenza storica sentenza sui contratti di locazione commerciali
Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di un Ristoratore costretto a restare chiuso per diversi mesi su ordine del governo Nazionale. La richiesta: riduzione del canone di locazione vista l’impossibilità di lavorare per causa a lui non imputabile.
Il Tribunale ha analizzato il disposto dell’art. 1467 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta) spiegando che detta disposizione prevede che la parte per la quale il contratto è divenuto eccessivamente oneroso ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto stesso, ma non la rinegoziazione.
Questo disposto poi è stato agganciato all’Art. 2 della Costituzione (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”) richiamando in questo modo il diritto costituzionalmente sancito della solidarietà economica.
In questo modo si fa ricorso alla clausola generale della buona fede (aver sempre pagato i canoni regolarmente) e di solidarietà sancito dall’art. 2 della Carta Costituzionale al fine di riportare il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto”.
Quindi interagendo sugli Art.li del C.C. e della Costituzione il Giudice ha accolto il ricorso del ristoratore, stabilendo una riduzione del canone del 40% per i mesi di marzo e aprile 2020, e del 20% per i mesi successivi, fino a marzo 2021, oltre alla sospensione della garanzia fideiussoria.
Tutto quanto esposto era da tempo chiesto con istanze ai vari Organi Nazionali, dalla nostra O.S. degli inquilini ANIA.
Su questo argomento ci siamo battuti perchè da sempre riteniamo che lo Stato Italiano nel momento in cui impone la chiusura di determinati comparti commerciali non può abbandonare questi cittadini al loro destino e nemmeno può far finta di niente nei confronti dei proprietari dei “muri” che si vedono decurtare parte o interamente il canone di locazione pattuito.
Il mancato intervento dello Stato scatenerà una guerra tra poveri che non vedrà mai alcuna soluzione pacifica.
Lo Stato deve acconsentire ai conduttori di poter non pagare il canone di locazione visto che ha imposto la chiusura delle loro attività e contestualmente deve sostituirsi nei pagamenti dei canoni a favore dei proprietari delle unità immobiliari interessate.
Ci auguriamo fermamente che questa Ordinanza del Tribunale di Roma apra uno squarcio nell’indifferenza che lo Stato ha dimostrato fino ad oggi su questa problematica.
L’ANIA invita tutti i gestori di attività costrette alla chiusura dagli ormai famosi Decreti del Presidente del Consiglio a contattarci affinchè si dia vita ad una azione di protesta che risolva in maniera definitiva questa emergenza sociale ed economica.
Il Segretario Nazionale ANIA
Dr. Andrea Monteleone